Usando questo sito, dichiarate di aver letto il Disclaimer e le norme sulla Privacy.

Un archivio del blog, con tutti i post fino ad oggi pubblicati, elencati per mese, lo trovate in fondo alla colonna centrale.

“Non c’è nulla di male se una persona cerca di confutare gli insegnamenti e le pratiche di un gruppo religioso che ritiene in errore”.
(Svegliatevi! 8 settembre 1997, pagina 6)

"Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a seguire una forma di adorazione che considera inaccettabile o a scegliere fra le proprie credenze e la propria famiglia." (Svegliatevi! Luglio 2009 p.29)

domenica 29 maggio 2016

Statuto dei Testimoni di Geova

Atto costitutivo (statuto) della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova

Pubblichiamo, per chi non lo conoscesse, l'atto costitutivo della comunità in Italia. Tutti coloro che si battezzano diventano soci aderenti all'organizzazione.Indipendentemente che siano adulti o minorenni. 
Prima del battesimo, ve l'hanno fatto leggere? Sapete che se voleste, per motivi di privacy, cancellare i vostri dati dall'elenco presente in filiale, verreste considerati automaticamente "dissociati" e rinnegatori di Dio? Sotto lo statuto trovate una citazione da un KM (ministero del regno)...





CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA
STATUTO 
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI 

Art. 1
È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.).
Ha la sede principale a Roma, in via della Bufalotta 1281, e può aprire sedi secondarie nel territorio italiano e anche all’estero.
La Congregazione è un ente di religione e di culto, di istruzione, assistenza e beneficenza, con essenziale fine di religione e di culto.
Non ha finalità lucrative e non si propone guadagno o profitto pecuniario, né incidentalmente né in altro modo per i suoi membri, collaboratori e dirigenti.
Rappresenta le Congregazioni locali e i Testimoni di Geova di fronte alle Autorità e a terzi, e ne cura gli interessi.
La sua durata è illimitata.

Art. 2
Le eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dall’Assemblea ai sensi del successivo art. 8, sono comunicate all’Autorità tutoria e registrate nel pubblico registro delle persone giuridiche.
I mutamenti di carattere sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza della Congregazione sono comunicati all’Autorità tutoria che provvede ai sensi di legge.

Art. 3
La Congregazione -- in quanto ente centrale in Italia della Confessione dei Testimoni di Geova, la quale si ispira alla Sacra Bibbia ed opera affinché essa sia diffusa, letta e messa in pratica -- promuove e realizza ogni opportuna attività diretta a favorire il pieno soddisfacimento di questa finalità di fede. In particolare i suoi compiti sono:
a) predicare il Vangelo o buona notizia del Regno di Dio retto da Cristo Gesù in testimonianza al Nome e alla Parola dell’Onnipotente Dio Geova;
b) migliorare mentalmente e moralmente uomini, donne e fanciulli mediante l’istruzione basata sui princìpi della Bibbia e su inerenti soggetti scientifici, storici e letterari;
c) pubblicare, stampare, acquistare, distribuire Bibbie, libri, opuscoli, riviste e altri stampati a carattere religioso e culturale al fine di diffondere il messaggio biblico; curare il trasporto di detto materiale presso le Congregazioni locali alle quali è prevalentemente destinato;
d) impiegare stazioni radiotelevisive, nonché altri mezzi di diffusione, per la divulgazione della buona notizia del Regno di Dio;
e) organizzare adunanze e assemblee a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale per l’istruzione gratuita delle persone in merito alla Bibbia provvedendo e gestendo a tal fine idonei locali e luoghi, e organizzando i relativi servizi;
f) promuovere, assistere, guidare, coordinare, sorvegliare le Congregazioni locali, enti e associazioni attraverso i quali vengono conseguite le finalità religiose e culturali dei Testimoni di Geova;
g) nominare ed autorizzare ministri, anziani e servitori di ministero, sorveglianti di circoscrizione e di distretto, pionieri, affinché sia compiuta in tutto il territorio nazionale l’opera di predicare e insegnare pubblicamente e di casa in casa le verità della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare;
h) preparare e addestrare pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani e insegnanti mediante corsi o scuole bibliche e di addestramento;
i) addestrare missionari da inviare all’estero e mantenerli, nonché sostenere l’opera delle missioni all’estero;
l) istituire e mantenere case religiose ed edifici per provvedere gratuitamente vitto e alloggio ai pionieri, predicatori, conferenzieri, ministri, anziani, insegnanti e missionari che frequentano i suddetti corsi e scuole;
m) promuovere la costruzione o l’acquisto di idonei locali per lo sviluppo della propria attività e di edifici di culto per le varie comunità;
n) promuovere attività assistenziali a favore dei fedeli bisognosi e organizzare soccorsi in caso di calamità;
o) gestire impianti tipografici per provvedere al più basso costo il materiale indicato al punto c). A tali impianti sono adibiti esclusivamente Testimoni di Geova battezzati che prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente come espressione della loro devozione a Dio e contributo a sostegno della Sua opera. Il suddetto materiale, che è stampato esclusivamente per diffondere il culto e istruire le comunità di fedeli, viene prevalentemente distribuito agli associati in Italia e all’estero. Non deve tassativamente contenere alcuna forma di pubblicità commerciale. Non può essere stampato materiale per conto di altre organizzazioni di qualsiasi genere;
p) promuovere attività per la diffusione della cultura fra gli associati, come visite a luoghi di interesse religioso ed altre iniziative;
q) tutelare in ogni sede e rappresentare le istituzioni indicate al punto f) e gli interessi generali dei Testimoni di Geova;
r) promuovere e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile per il migliore conseguimento dei propri fini di religione e di culto.
Nella realizzazione dei suddetti compiti e al fine di mantenere l’unità di tutti i cristiani Testimoni di Geova nel mondo, la Congregazione opera in armonia con i princìpi e con le direttive dell’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

SOCI

Art. 4
Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.
Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.
Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad eredi o legatari.
A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare alla vita e all’attività di dette comunità e ricevere tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.

Art. 5
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.

La qualifica di socio si perde: 

a) per dimissioni;

b) per decadenza;


c) per espulsione.


Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.
I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.
La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ORDINAMENTO DELLA CONFESSIONE 

Art. 6
La Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova si fonda sul principio, proprio del cristianesimo delle origini, della partecipazione di ogni fedele allo sviluppo della missione della confessione medesima, e sulla applicazione pratica delle norme bibliche nella propria vita.

La struttura dell’Organizzazione confessionale si articola nel modo seguente:

1) Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, detta anche Congregazione Centrale;

2) Congregazioni locali; 

3) Circoscrizioni;

4) Distretti.


La CONGREGAZIONE CENTRALE costituisce l’organo direttivo della Confessione. Ad essa è preposto il Comitato Direttivo composto da tre o più membri anziani, sempre in numero dispari, uno dei quali è nominato Presidente. Ha sede a Roma.
Le CONGREGAZIONI LOCALI sono le comunità alle quali sono associati i Testimoni di Geova, nonché le persone che si interessano del loro messaggio, che abitano nella zona. Ad esse è preposto un corpo di anziani, che sono assistiti da servitori di ministero. Le Congregazioni locali provvedono assistenza spirituale ai Testimoni associati e assistenza materiale ai bisognosi. Impartiscono istruzione biblica e assistono i Testimoni nell’attività di evangelizzazione.
Più Congregazioni formano una CIRCOSCRIZIONE. Ad ogni Circoscrizione è preposto un anziano sorvegliante di circoscrizione, il quale visita periodicamente le Congregazioni per impartire istruzioni, dare incoraggiamento, offrire assistenza.
Più Circoscrizioni formano un DISTRETTO, a cui è preposto un anziano sorvegliante di distretto. Il compito di tale sorvegliante è di assistere i diversi sorveglianti di circoscrizione, nonché i corpi di anziani delle Congregazioni locali, e tenere sotto la sua presidenza una o più assemblee religiose annuali per ciascuna Circoscrizione, al fine di edificare spiritualmente i fedeli che in essa risiedono.
Le dimensioni territoriali delle Circoscrizioni e dei Distretti dipendono dal numero delle Congregazioni esistenti nel territorio e dalle condizioni geografiche e sono stabilite dal Comitato Direttivo sempre nell’ambito del territorio italiano.

Le cerimonie fondamentali sono:

a) il BATTESIMO per immersione, a cui si sottopongono volontariamente, per divenire Testimoni di Geova, persone in età tale da consentire loro di prendere una decisione autonoma;

b) la COMMEMORAZIONE annuale della morte di nostro Signore Gesù Cristo mediante la Cena o Pasto serale del Signore.

Il culto dei Testimoni di Geova, consistendo prevalentemente nell’ascolto e nello studio della Parola di Dio, è incentrato sulle adunanze cristiane nel corso delle quali i Testimoni ricevono istruzione biblica. Varie adunanze settimanali si
tengono negli edifici di culto denominati “Sale del Regno”, dove si parla del Regno di Dio, che è il tema principale della Sacra Bibbia.
Il matrimonio è ritenuto sacro, in quanto di origine divina, ed è celebrato da anziani appositamente nominati dalla Congregazione Centrale.
La famiglia, quale istituzione divina, costituisce il nucleo fondamentale delle comunità della Confessione.


I MINISTRI DI CULTO della Confessione sono denominati: 

1) anziani (o presbiteri);

2) servitori di ministero (o diaconi);


3) pionieri (o evangelizzatori).


Detti ministri sono nominati dal Comitato Direttivo della Congregazione Centrale, al quale spetta il giudizio definitivo sulla loro idoneità a svolgere le funzioni di ministro. Possono essere soggetti a trasferimento o revoca.

I requisiti del candidato alla nomina di anziano, tratti dalle Sacre Scritture, si possono compendiare nei seguenti:
a) esemplare condotta morale;
b) elevate qualità spirituali;
c) esemplare cura della propria famiglia secondo i princìpi cristiani;
d) diversi anni di fedele servizio e profonda esperienza cristiana;
e) capacità di insegnare accuratamente la Parola di Dio.

I requisiti dei servitori di ministero sono gli stessi previsti per gli anziani, salvo quelli di cui ai punti d) ed e) che sono richiesti in minore misura.

I requisiti dei pionieri sono:

a) esemplare condotta morale;
b) accurata conoscenza della Parola di Dio e buona capacità di insegnarla.
Dall’ordinamento della Confessione non è previsto per tutti i suindicati ministri di culto alcun abito religioso particolare.

ORGANI 

Art. 7

Gli organi della Congregazione sono: 

a) l’Assemblea;

b) il Comitato Direttivo;


c) il Presidente.


Art. 8
L’Assemblea è costituita dai soci effettivi. È convocata nella sede principale, o in altro luogo, una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
È anche convocata quando se ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
L’Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere all’interno della sede sociale e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei dal Comitato Direttivo.
Ciascun socio effettivo ha un voto. Ogni socio effettivo può farsi rappresentare da un altro socio effettivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci effettivi. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno la metà dei soci effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Congregazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.
È compito dell’Assemblea: a) approvare il bilancio;
b) deliberare sugli indirizzi e direttive generali per il funzionamento, l’espansione e il potenziamento dell’Organizzazione confessionale;
c) deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
d) nominare e revocare i membri del Comitato Direttivo;
e) deliberare, su proposta del Comitato Direttivo, l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi; nonché, su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, la decadenza e l’espulsione dei soci aderenti;
f) ratificare le dimissioni dei soci effettivi;
g) deliberare sullo scioglimento della Congregazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di impedimento o assenza, nell’ordine:

-- dal Vicepresidente;

-- dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9
La Congregazione è amministrata dal Comitato Direttivo composto, secondo le direttive dell’Assemblea, da tre o più membri, sempre in numero dispari, che durano in carica sette anni e sono rieleggibili.
I nomi dei componenti il Comitato Direttivo, con la menzione delle loro funzioni, ed ogni successivo mutamento per qualsiasi causa, sono tempestivamente comunicati all’Autorità tutoria.
Il Comitato Direttivo sceglie tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche l’incarico di T esoriere.
In caso di morte, dimissioni o revoca di uno o più membri del Comitato Direttivo, lo stesso Comitato nominerà il sostituto o i sostituti. Tali nomine dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea dei soci.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio.
Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Congregazione. Per quella straordinaria occorre sottoporre al più presto le questioni alla ratifica dell’Assemblea.
In particolare delibera:
-- sulle attività concernenti la pubblicazione, la stampa, l’acquisto e la distribuzione di letteratura atta a divulgare le verità bibliche;
-- sulla formazione di nuove Congregazioni locali, sui loro rispettivi territori di attività e sullo scioglimento delle Congregazioni medesime;
-- sulla sorveglianza e direttiva delle Congregazioni locali attraverso le Circoscrizioni e i Distretti e sulle competenze delle Circoscrizioni e dei Distretti medesimi;
-- sui regolamenti e sulle disposizioni relative alle Congregazioni locali, enti, associazioni, case religiose e altre istituzioni attraverso cui vengono conseguite le finalità proprie della Confessione;
-- sulle nomine e assegnazioni dei ministri, anziani, servitori di ministero, pionieri; sulle assegnazioni dei membri delle case religiose, dei sorveglianti di circoscrizione e di distretto e sull’invio di missionari all’estero; sulla revoca dei suddetti incarichi;
-- sulla costituzione di Comitati speciali per lo svolgimento di particolari compiti;
-- sull’organizzazione di assemblee religiose di qualsiasi estensione territoriale;
-- su ogni altra attività o disposizione che abbia attinenza con l’opera di predicare e insegnare la buona notizia del Regno di Dio e di promuovere, organizzare e dirigere la Confessione religiosa.
Il Comitato ha inoltre la facoltà di far costruire edifici e di acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati, alienare beni a trattativa privata, a licitazione privata, a pubblici incanti, permutare beni, affrancare censi e canoni, accendere mutui, atterrare piante di alto fusto, riscuotere e impiegare capitali, aprire conti correnti bancari e postali, locare immobili oltre i nove anni, fare fronte alle liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale della Congregazione, chiedendo, quando occorra, la preventiva autorizzazione dell’Autorità tutoria.

Infine il Comitato deve provvedere a:

-- mantenere e aggiornare le registrazioni; -- redigere il bilancio;
-- proporre all’Assemblea l’ammissione, la decadenza e l’espulsione dei soci effettivi, nonché sottoporre ad essa, per la ratifica, le dimissioni dei medesimi;
-- ratificare le dimissioni dei soci aderenti e sottoporre all’Assemblea, per la relativa delibera, la loro decadenza ed espulsione.
Il Comitato Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

Art. 10
Il Presidente, legale rappresentante dell’Ente, è cittadino italiano ed ha il domicilio nello Stato.
Rappresenta la Congregazione e i soci di fronte alle Autorità, a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo Comitato.
Provvede a prendere tutte le deliberazioni occorrenti al soddisfacimento dei compiti della Congregazione che non siano di competenza del Comitato Direttivo o dell’Assemblea; mantiene i contatti spirituali con l’Organizzazione Mondiale, nonché con le Associazioni e le Congregazioni all’estero; rilascia certificazioni che consentano la richiesta all’Autorità competente di permessi di soggiorno temporaneo in Italia per i missionari stranieri.
In caso di urgenza, prende anche le deliberazioni che spetterebbero al Comitato Direttivo, a condizione di riferire, per la ratifica, alla sua prima adunanza.

Art. 11
Il Vicepresidente, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12
Il Segretario si occupa della regolare tenuta delle registrazioni sociali, della corrispondenza, della documentazione in genere e redige e custodisce i verbali delle riunioni.
Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere, di cui al successivo art. 13.

Art. 13
Su istruzioni del Presidente e in conformità alle deliberazioni del Comitato Direttivo, il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Comitato, provvede all’incasso delle entrate e alla erogazione delle uscite, cura le registrazioni contabili.
Art. 14
Tutte le cariche sono gratuite. Le stesse persone possono essere sempre rielette.

PATRIMONIO

Art. 15
La Congregazione provvede al raggiungimento delle sue finalità mediante collaborazioni e contribuzioni volontarie.
Il patrimonio della Congregazione è costituito:


a) dai beni mobili o immobili di proprietà della Congregazione;

b) dalle contribuzioni volontarie dei soci effettivi e aderenti e di terzi; c) da donazioni, lasciti, legati o successioni;

d) da altre eventuali entrate, ivi compresi i contributi per ripianare i costi di stampa e consentire il proseguimento e lo sviluppo dell’attività tipografica destinata alla diffusione del messaggio biblico.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16
La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 17
In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà interamente devoluto ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai princìpi che guidano l’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18
Per tutto quanto non è stabilito dall’atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal vigente codice civile italiano.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 19
I ministri di culto della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ai quali sono riconosciuti facoltà e diritti in seguito ad autorizzazioni del Governo italiano e ad intese tra il medesimo Governo e la stessa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania -- come la celebrazione dei matrimoni con effetti civili, l’assistenza religiosa ai detenuti ed agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, e il trattamento pensionistico e l’assistenza sanitaria assicurati dall’I.N.P.S. --, all’atto del riconoscimento della personalità giuridica della “Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova” da parte delle Autorità competenti, divengono ministri di culto della Congregazione medesima con le stesse facoltà e diritti sopra specificati. 


* * * * * * * * * * * *


se volete scaricarlo in PDF per stamparlo, lo trovate qui: link allo statuto

link all'atto notarile: i primi soci della congregazione in Italia: scopri chi erano i soci


* * * * * * * * * * * * *

dal ministero del regno (KM) di gennaio 2007


ANNUNCIO
  • Cosa significa dimettersi da socio aderente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (Congregazione Centrale)?
La parte visibile dell'organizzazione di Geova opera come comunità cristiana o associazione di fratelli. (1 Piet. 2:17)

Per facilitare il compito di provvedere alla cura dei bisogni spirituali delle congregazioni, sono stati costituiti degli enti giuridici che rappresentano la parte visibile dell'organizzazione di Geova.

Nel nostro paese questo ente è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).

Essa fa parte degli averi sui quali Gesù ha costituito lo schiavo fedele e discreto. (Matt. 24:47)

In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.

Tutti i soci aderenti della Congregazione Centrale sono membri battezzati di una congregazione locale (o di una circoscrizione) e, viceversa, tutti i membri battezzati delle congregazioni sono soci aderenti della Congregazione Centrale.

Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova.

* * * * * * * * 


ecco il link ad alcuni commenti sullo statuto


* * * * * * * *


Stai leggendo questa pagina da un cellulare?









tag: statuto dei testimoni di Geova








64 commenti:

  1. Sapevate che prima del battesimo dovreste conoscerlo? Perchè vi aderite automaticamente !

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Perché lo statuto della chiesa cattolica lo hai letto? A già è veRo eri un neonato e te lo hanno fatto contro la tua volontà.

      Elimina
    2. Anonimo, perchè tu forse pensi che io sia filo-cattolico? Non rientro nella religione che ho ripudiato.
      E comunque, come la chiesa cattolica battezza i neonati noi battezziamo anche a 7-9 anni, sull'onda emotiva della famiglia... poi se a 18 anni uno non vuole più identificarsi come TdG gli togliamo il saluto, vero?? I miei parenti cattolici non mi hanno tolto il saluto quando sono diventato TdG.
      Vedi poi tu le differenze e le analogie...

      Elimina
    3. Anonimo, non ti chiedi come mai nonostante stai prendendo posizione in difesa della tua religione sei riluttante a presentarti con nome e cognome?

      Elimina
    4. ma il fatto è che noi abbiamo tuonato per anni e decenni contro i "misteri" del cattolicesimo, e noi ne abbiamo più di loro...
      con la finzione del battesimo da grandi, si vuol dare l'idea che uno sia consapevole di quello che fa, tenendogli nascoste parecchie cose fondamentali.
      Il cattolicesimo ti battezza da neonato e sbaglia, ma se ne esci non ti condanna a morte...

      Elimina
    5. Caro anonimo ci tieni ad essere ironico?? Anch'io credimi.....mi delucidi sullo statuto cattolico? Io non lo sono mai stata ...Ma dato che sono aperta a tutte le discussioni mi indichi dove posso trovarlo? Anzi ti dirò che sono stata battezzata come tdg con la vecchia formula che non prevedeva il riconoscimento come socia di questa organizzazione che tu sembra difendere. Ora, secondo la logica, se voglio rimanere una tdg, senza appoggiare quest'organizzazione perché dovrei essere ritenuta un'apostata e quindi subire l'ostracismo? La maggioranza di voi siete stati probabilmente cattolici....qualcuno ha subito ostracismo dagli ex confratelli cattolici??? Ah!!! L'organizzazione per anni e anni ha accusato la cristianità di essere "APOSTATA"....qualcuno potrebbe smentirmi??? No di certo. Come mai allora caro anonimo non li abbiamo mai ostracizzati, ma li preghiamo ad entrare tra le nostre file? Perché noi abbiamo la VERITÀ? ?? Ne sei così sicuro da bruciarti la mano nel fuoco??? 😃 È pericoloso potresti bruciartela se scrivi che sei sicuro....proprio come se la sta bruciando la wt.

      Elimina
    6. La WT strumentalizza il passo di 2 giovanni 10 dove è l unica scrittura che parla del non saluto, e da qui la WT fa partorire erroneamente l ostracismo, questa scrittura fu scritta 42 anni dopo 1 corinti 5....senza quel passo scritturale di cui parla di tutta altra cosa ...la WT non avrebbe motivi scritturali per applicare l ostracismo .....dunque il perno di tutto rimane 2 giovanni 10 ....le altre scritture parlano solo di rimozioni , allontanamento , dissasociazioni , e di non frequentare cattive compagnie....che non centrano con l ostracizzare la persona.

      Elimina
    7. Riflessivo,ma ancora a discutere sulle scritture?Ma lo vogliamo capire che era ed è tutto studiato a tavolino,come si suol dire?"inventiamo il non saluto,così ci pensano 2 volte prima di uscire,o non ubbidire alle nostre regole",vediamo se possiamo legalizzare con una scrittura,ah ecco 2 Giov.10....immagino sia nato così...
      E non solo,l'ostracismo...anche le date,studiate per farle combaciare senza tenere conto dei vari calendari,ebraico,giuliano ecc.

      Elimina
    8. X Antonio ex Rosario perfetto ragionamento, e del resto lo descrive bene Raymond Franza come vengono discusse e poi prese le direttive nel suo libro crisi di coscienza, altro che interpellare le sacre scritture.Ciao.

      Elimina
    9. Mi riferisco all' ottimo commento di Anna della Pace 18/9/2016 18:14
      Bravissima Anna: hai fatto 13!!!
      Le chiavi del frigorifero pieno son tue!
      (farina non del mio sacco: vedi qui: http://www.geova.org/pastore-con-tutta-lanima/#comment-19955

      Elimina
    10. Grazie della segnalazione Vito, leggo volentieri anche quel blog . Accertarsi di ogni cosa è un toccasana per la nostra salute fisica, morale e spirituale. Guai se non lo facessimo. Un caro saluto

      Elimina
  2. Caspita!
    Non ne sapevo niente e né credevo ci fosse un vero e proprio statuto del genere che determinasse quello che si doveva accettare o meno per diventare un tdg.
    In pratica ho aderito a tutta una serie di clausole senza nemmeno esserne stato informato, e ad ogni modo, nessuno quando mi battezzai me lo ha fatto leggere e mi ha informato al riguardo...
    Alla faccia della trasparenza!!!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Non mi risulta che nessuno abbia mai firmato per diventare socio perciò il battesimo avendo solo un valore simbolico non si è vincolati allo statuto

      Elimina
  3. Avete notato l'articolo 4 ...li si parla dei due tipi di associazione, cioè soci effettivi e soci aderenti.
    Questa differenza sta a sottolineare la mera natura dell'ente giuridico, un quanto i soci effettivi hanno partecipazioni particolari come l'essere eleggibili e aver diritto di voto.
    Hai fini legali questa differenza non sarebbe necessaria perché una volta ,costituito l' ente giuridico stabilisce l'obiettivo che si propone di raggiungere, quindi lo scopo della sua costituzione, perché allora prima di tutto molti tra i tdg non conoscono tale statuto, inoltre perché viene insegnato che tutti i fratelli sono uguali e poi se ne differenziano le categorie.
    Ma ancora i minorenni che si battezzano vengono anch'essi considerati soci aderenti con tutto ciò che ne consegue ...i genitori ne sono informati..?.
    Essere socio di un ente giuridico sia di natura no profit che non , significa essere corresponsabili delle azioni medesime dell'ente che rappresenta...perciò quando vengono fatte le domande per il battesimo vi risulta che questo aspetto sia menzionato?
    Quindi se non ne sono a conoscenza in quanto non palesemente espresso di per sè L'ATTO DI ASSOCIAZIONE È NULLO , perché per qualsiasi tipo di adesione legale occorre L'INFORMAZIONE DELLO STATUTO E LA VOLONTARIA SOTTISCRIZIONE AD ESSO
    Ne consegue che se col battesimo vengono lette le due formule sotto forma di domanda a cui tutti gridano un SIIII, questo non è sufficiente ai fini di un'adesione legale alla Wt ..e non solo l'adesione può essere stata estorta con inganno per mancanza di chiarezza contrattuale!
    Ognuno che vuol saperne di più dovrebbe interpellare un legale di fiducia facendo leggere lo statuto legale della Wt e spiegando quanto sopra. I battezzati IN QUALITÀ DI soci aderenti DIVENGONO RESPONSABILI DELLENTE CHE RAPPRESENTANO . E questo a me non sta bene. Riv 18:4
    Personalmente lo farò e se tutti i consapevoli lo facessero forse si aprirebbe uno spiraglio per agire legalmente contro la Wt.
    Perché noi sappiamo che ci hanno ingannati con i loro insegnamenti scritturali, e questo non lo possiamo combattere più di tanto, ma ci hanno ingannato anche legalmente e questo si lo possiamo combattere ...insieme.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Brava, Red Fox!
      Domani lo stampo e lo faccio vedere da un legale. Conoscevo già lo statuto, che ho chiaramente scaricato da un sito, dal momento che nessuno ha avuto la correttezza di informarmi al riguardo.
      Vi terrò aggiornati su ciò che riuscirò a scoprire.

      Elimina
    2. Il Re degli ignoranti10 aprile 2020 alle ore 16:24

      GIusto..l'adesione è nulla perchè no si è stati informati dello statuto e non abbiamo messo nessuna firma. Ma se ce lo stampiamo da questo blog,significa che ora siamo informati,o no?..Inoltre non c'è scritta la data. mi piacerebbe vedere lo statuto aggiornato visto che adesso non so parla più di circoscrizioni e distretti,ma di comitati di zona e regionali..
      Ho notato negli anni la furbata delle domande del battesimo: Prima erano tre se ricordo bene,e si concentravano sulla fedeltà a Geova e Gesù riconoscendoli come unici Re di noi stessi..adesso mirano più all'organizzazione umana. "Riconosci che questa è la unica vera organizzazione..ecc"...Che io sappia,prima una domanda del genere non c'era

      Elimina
    3. Sono lupi travestiti da pecore, la cosa più buffa e che quando noi ci svegliamo siamo pere cadute dall'albero. Dimostrazione della NOSTRA BONTÀ e non della loro lealtà.

      Elimina
  4. Hanno agito con astuzia con tutti noi cioè renderci soci di un ente che si arricchisce alle nostre spalle.��.. spero che più avanti sempre più persone ,prima dire il fatilico SI , facciano ricerche affinché non si trovino associati senza sapere le cose.

    RispondiElimina
  5. Io mi chiedo:Quale valenza legale abbia una adesione ad una associazione senza una firma per presa visione?ed una per accettazione?
    Capisco i soci effettivi i quali firmano un questionario per entrare nell'ordine mondiale dei tdg, ma tutti gli altri?
    Basta il battesimo?
    Una riflessione MOLTO INTERESSANTE .....è per questo che difronte ad un comitato giudiziario si SCONSIGLIA FORTEMENTE GLI ANZIANI DI NON MENZIONARE IL FATTO CHE IL BATTESIMO NON SIA STATO VALIDO IN CASO D PECCATI COMMESSI TRA LA DEDICAZIONE E L'EFFETTIVO BATTESIMO?
    Se fosse così basterebbe confessare una cosa del genere ed ecco trovata la quadratura del cerchio......il mio battesimo non è valido e quindi arrivederci e grazie!
    Dovró approfondire meglio questo aspetto!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. vedi che spulcia spulcia anche le superpetroliere fanno acqua....
      Chi sa muoversi lo faccia e lo comunichi per amore di tutti coloro che stanno prendendo una netta distanza dalla Wt.
      Forza Uno dei tanti approfondisci e comunicaci..
      Noi approfondiremo l'aspetto legale.
      Viva la libertà riacquistata ....
      Conosceremo la verità e saremo liberi !

      Elimina
    2. io vorrei anche sollevare la questione della diversa formula del battesimo a partire dal 1985.
      Nella formula precedente non veniva neppure menzionata l'organizzazione, per cui ritengo illegittimo aver cambiato i termini del "contratto" senza informare.
      Ergo:io non sono battezzata ad alcuna organizzazione di testimoni di Geova.
      La formula con cui mi sono battezzata io diceva:
      Hai riconosciuto d'essere peccatore e bisognoso di salvezza da Geova Dio? E hai riconosciuto che questa salvezza procede da lui e per mezzo del suo riscattatore, Cristo Gesù?
      In base a questa fede in Dio e nel suo provvedimento per la redenzione ti sei dedicato a Dio senza riserve, per fare da ora in poi la sua volontà come ti è rivelata per mezzo di Cristo Gesù e per mezzo della Parola di Dio resa chiara dallo spirito santo?

      Qui non ci sono nè organizzazione né testimoni di Geova.

      In seguito è diventata così:

      In base al sacrificio di Gesù Cristo, ti sei pentito dei tuoi peccati e ti sei dedicato a Geova per fare la sua volontà?

      Comprendi che la tua dedicazione e il tuo battesimo ti identificano come testimone di Geova associato all'organizzazione diretta dallo spirito di Dio?

      Credo che questo sia un vero e proprio imbroglio per coloro che si erano battezzati prima. La mia banca se cambia i termini del contratto mi manda un'informativa...eppure non è che le banche siano famose per la loro onestà...vuol dire che qui c'è chi è peggio degli esattori di tasse.

      Quasi quasi li disassocio tutti e non li saluto più.

      Elimina
    3. Cara elvira, l'organizzazione dice che quelli che escono dicono mezze verita'. Ma dal suo comportamento e' evidente che l'organizzazione non e' trasparente e mente in larga misura. La Bibbia non giustifica un battesimo del genere. Questa distorsione della verita' indica chiaramente che lo scopo di questa organizzazione non e' servire Dio ma manipolare. Gesu' piu' volte ha insegnato di non diventare schiavi di uomini ed era contro il sistema Farisaico impostato su regole anziche misericordia. Nella predicazione per attirare le persone non si dicono chiaramente le cose come sono ingannando le persone. Divendando testimoni di Geova si diventa schiavi di essa e si rinuncia alla liberta' spirituale.
      L'esistenza di questo statuto, e il fatto che tutti all'interno lo sconoscono e' una prova evidente.

      Elimina
    4. Allora se cosi fosse la situazione si ribalterebbe..che grosso colpo sarebbe al cuore della wt..dai cari amici la verità non ci sfugge più

      Elimina
  6. Lo Statuto è del 1986, anno in cui i TdG italiani si registrano come Ente morale e da allora pochissimi tdG ne sono venuti a conoscenza della sua esistenza e ancora di meno sanno che con il battesimo si diventa soci aderenti di questo ente giuridico. Uno dei casi più noti in Italia di dimissioni ai sensi dell'art.5 del suddetto Statuto, è quello di Luigi Fallacara, un coraggioso TdG pugliese. Credo che sia stato in Italia il primo TdG a fare una cosa del genere.La sua storia, con relativa intervista/video la potete vedere a questo link

    http://www.barinedita.it/inchieste/n1093-fratello-fa-causa-ai-capi-dei-testimoni-di-geova--sono-stato-discriminato

    RispondiElimina
    Risposte
    1. La causa di Luigi Fallacara è ancora pendente e attende di essere decisa dalla Suprema Corte di Cassazione.
      Nel 2005 Luigi Fallacara si dimise dall' Ente giuridico Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ai sensi dell' art. 5 Statuto e, dopo di lui, molti seguirono il suo esempio.
      Fu per arginare tale emorragia di consensi che fu pubblicato il famoso Annuncio speciale sopra riportato che paragona le dimissioni alla disassociazione con conseguenze tipiche dell' ostracismo.
      Ma vi è di più.
      Ai sensi dell'art. 24, terzo comma, del codice civile, l' esclusione d' un associato non può essere deliberata dall' assemblea che per gravi motivi; l' associato può ricorrere all' autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
      In altre parole, in tutti i casi di espulsione (ovvero di disassociazione) la competenza a deliberare non è del semplice Comitato giudiziario bensì dell' Assemblea dei 31 soci effettivi con diritto di voto dell' Ente giuridico CCT/WTS.
      Ciò significa che, dietro le quinte, ogni volta che si verifica un caso di disassociazione, si riunisce l' Assemblea dei 31 soci effettivi che provvede alla deliberazione di espulsione del singolo socio.
      Tale Deliberazione (segreta) deve essere notificata nei modi e forme di legge (ciò che non avviene mai) al fine di consentire all' espulso di rivolgersi al Tribunale competente.

      Elimina
    2. Bene. Ma anche se si ravvisasse una violazione delle norme di "Cesare", ciò può interessare chi è animato da livore o vuole comunque prendersi una rivincita "economica" nei confronti dell'organizzazione.
      Queste sono informazioni che comunque DEVONO essere pubblicate a beneficio di tutti.

      Vorrei comunque che non scadessimo nella classica abitudine di molti, di "sparare su ogni cosa che si muove".

      Un conto è l'ente giuridico, un conto la dottrina religiosa. Nessun tribunale umano può costringere una persona a rivolgerti un saluto, se non ne ha voglia.
      Ma un tribunale può obbligare un'associazione a fare firmare un foglio di consenso informato in duplice copia al momento del battesimo.
      Così come può obbligare un'associazione a fare rimuovere dai propri testi scritti l'esortazione espellere (ad esempio) chi accetta una trasfusione di sangue in caso di emergenza.
      Poi certe regole possono bisbigliarle a bassa voce dal podio, ma non è accettabile che vengano messe per iscritto su testi istituzionali...

      Elimina
  7. La cosa che mi ha disgustato tanto e far diventare soci Aderenti i bambini con quello lche ne consegue nella loro tenera età.ficuriamoci poi per un adulto.se facessero leggere questo statuto prima del battesimo,credo che questa società avrebbe avuto vita breve

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Più seguo questo blog e più mi accorgo dello schifo che mi ha circondato per tanti anni. Chi mi ripagherà degli anni persi ormai? Sto aprendo gli occhi e mi ritrovo solo, nudo e senza futuro.

      Elimina
    2. Caro Simon Pietro,
      Solo e senza futuro, ok, ma nudo... addirittura! :-)
      Diciamo che WT/JW.org è un vaso di pandora. Il suo bilancio si stà rivelando mancante sotto ogni aspetto.
      E non c'è speranza che le cose migliorino, come purtroppo si stanno ancora illudendo molti.
      La frustrazione è grande e ti capisco, caro.
      Ma col tempo ti toccherà fartene una ragione e trovare un'alternativa che ti possa dare serenità, con o senza fede.
      E non sottivalutare il bene che ti può fare esprimerti scrivendo nel blog, dove trovi persone che stanno provando i medesimi sentimenti e possono anche esserti di sostegno.
      Un carissimo saluto.

      Elimina
    3. Caro Simon Pietro, io ti capisco molto bene, come ho raccontato in altri post, io sono rimasto da solo, i miei genitori abitano lontano e oltre che sentirci al telefono una volta al giorno (ebbene si sono dei peccatoriiiiii) altro non ho.
      Gli unici amici che avevo sono testimoni (parliamo di amicizie ventennali) e mi hanno eliminato dalla loro vita. Sono da solo, e in un certo senso capisco la parola "nudo"...per anni siamo stati ricoperti da un finto amore, da un finto interesse, da finte lacrime, e tutto ad un tratto ti ritrovi spogliato da queste cose.
      Ecco, so che ci vorrà del tempo per ricoprirsi, trovare nuovi amici che ti possano accettare non per ciò in cui credi ma per ciò che sei veramente, scoprire nuovi interessi, ma sopratutto se come me sei veramente solo, ricorda la cosa più importante, Geova legge veramente i nostri cuori, sa cosa abbiamo fatto per lui e sa cosa proviamo per lui. Riusciremo a venirne fuori, e come diceva Socrate69 il poter scrivere su questo blog e farci sfogare (seppur in modo anonimo) ci permette di liberarci e star meglio, almeno per me un po sta funzionando.
      Un caro saluto e un grande abbraccio

      Elimina
    4. ragazzi, vedete che non sono le amicizie che mancano!
      Io non ci riesco a stare dietro a tutti gli amici che ho trovato - e adesso scelto - in questa "terra di mezzo" dove si sta una meraviglia...
      Pensateci.
      Non vi è mai capitato di pensare che non avreste mai scelto come amici alcuni dei vostri vicini di sedia all'adunanza?
      E non vi siete mai sentiti profondamente annoiati in certi "conviti d'amore" dove si poteva parlare solo di banalità o si doveva fare lo slalom per evitare il pettegolezzo?

      Ecco, questa gente l'abbiamo persa.

      Io, non li vado di sicuro a cercare....

      Oggi ho amici con i quali posso dividere pensieri veri...alcuni solo attraverso il blog, altri in carne ed ossa, dopo esserci conosciuti via mail...
      Non mi sono mai dissociata, e credo che non lo farò finché non succede niente di speciale. Ho solo gli amici che mi piacciono, non vi sembra un bel passo avanti?

      Elimina
    5. Caro Simon Pietro, ti capisco, ci siamo / stiamo passando tutti. Trovo terapeutico scrivere sul blog, parlare con persone che mi capiscono e con cui posso dire ciò che penso. Fallo anche tu, ti ascoltiamo con piacere

      Elimina
    6. Saulo, benvenuto!
      Posso capire in parte come ti senti. Io non frequento più le adunanze, ma ti assicuro che basta anche solo questo a far scatenare un certo ostracismo e sospetto...
      Come te, avevo l'ansietà del trovare nuove amicizie, ma devo dire che l'ho pienamete superata. Come ha scritto Lelvira, che ho conosciuto personalmente, una persona eccezionale, c'è la possibilità di avere un reale scambio di incoraggiamento con persone VERE.
      Se hai bisogno di noi, ci siamo!
      In bocca al lupo per il tuo nuovo percorso spirituale!

      Elimina
    7. Caro Simon Pietro, devi continuare il tuo percorso di consapevolezza e crederci giorno dopo giorno. Riscontrerai che la tua forza e serenità aumenteranno.
      E poi ci siamo noi! Solo non sarai MAI.

      Elimina
    8. una delle grandi forze dell'ostracismo era la solitudine che produceva. Perdere tutte le amicizie e i vincoli sociali e familiari voleva dire la morte sociale. Oggi però non siamo più condannati alla solitudine totale! Qui ci possiamo relazionare anche se solo virtualmente, ma possiamo anche poi trovare amicizie nel mondo reale. Siamo ancora etichettati come malati mentali, ma confrontarci con persone sane ci fa mantenere l'equilibrio mentale

      Elimina
    9. Grazie Ryoga e grazie Lelvira...

      Elimina
    10. Ciao Simon Pietro...chi ti parla e la casinara del blog.ormai chi mi legge si e abituato.😃 parlando in maniera seria posso dirti che il percorso che stai facendo non e facile ma puoi farcela.un detto dice che oltre la salita c e la vita e come puoi vedere qui tutti stiamo gustando questo bellissimo dono che il creatore ci ha dato.non sei solo guarda che bella banda che siamo,ognuno von le sue idee e modi di esprimersi diversi, senza giudicarci e pronti a sostenerci..poi sinceramente con alcuni mi sono pure affezionata e vedrai che non sarai più solo anche tu...non mollare amico siamo con te

      Elimina
    11. Ciao Saulo e benvenuto.fino a poco tempo fa pensavo che al di la della congregazione non ci fosse rimasto più niente.invece mi sono dovuta ricredere.come mi sono affacciata sul blog ho sentito che tutto era diverso,una calorosa accoglienza e soprattutto la sincerità di queste persone cosa che era diventata difficile trovare nella sala del regno.ho potuto constatare che non ero più sola che seppure mia madre mi ha lasciato di certo non sono rimasta più sola..e vedrai che anche tu potrai provare questa gioia e credimi,una volta entrato qui non ne uscirai più perché ci sono tante care persone che condivideranno con te gioie e dolori e che sono sempre disposte ad ascoltarti e aiutarti.non arrenderti e vedrai che anche tu troverai la serenità e la pace mentale se vuoi.noi lo abbiamo fatto e incoraggiò anche te a farlo.un abbraccio e a rileggerti

      Elimina
    12. Ciao Ema79, grazie per le tue parole, e grazie in modo sincero a chi ha creato questo blog e da voce a tutti noi.
      Al momento il mio percorso è alquanto complicato (vedi messaggio sotto), ma ripeto che per fortuna caratterialmente sono forte e sono determinato a riappropriarmi della mia vita in modo totale.

      Elimina
    13. Che bella cosa..il carattere forte aiuta molto in situazioni complicate come queste..non tutti siamo uguali.anche il mio percorso non e stato facile all inizio ma con testardaggine e voglia di vivere sono arrivata al raggiungimento Dell mia 💖 felicità.ho lasciato di netto tutto anche se mi costava il mio sangue ma non ho rimpianti.ora ho tutto quello che desideravo e poi il rapporto con il creatore e diverso da quello che mi aveva sempre insegnato la wt.non ho mai smesso di credere in lui e tantomeno smesso di credere che ci sia la verità ma quella vera.ora il mio incentivo e lottare per mantenere la mia felicita e la pace per tanto tempo soffocate.sono disassociata pure io e la sofferenza e stata notevole,ho sempre lottato con tutti perché vedevo cose storte,incoerenti con il credo che professavamo,fratelli che soffrivano sotto le grinfie di anziani incapaci e autoritari e che subivano le peggio umiliazioni ma io non stavo in silenzio...buona si ma fessa no..e cosi mi hanno purgato con tutte le malignita` al seguito...poi finalmente quando mi affacviai su questo blog mi dissi cavolo...non sono solo io ad essere stata trattata come un cane bastonato...e stata una triste realtà e la cosa che mi e piaciuta e che qui ci sono persone che lottano tutti i giorni chi in silenzio chi apertamente e si fanno forza..e mi dissi questa si che e casa mia!avrà notato pure tu che sono battagliera e irruenta e il mio carattere ma spero pure di essere d incoraggiamento.non ho mai smesso di lottare in ciò che credo.geazie per avermi risposto.a presto

      Elimina
    14. Approposito di amicizie .. chi abita in provincia di Vicenza .?R.delusa

      Elimina
  8. Diventare soci aderenti e non sapere nulla, anch'io sono venuto a conoscenza di questo statuto solo qualche anno fa, e ammetto che rimasi molto perplesso da ciò, ti vincoli in un modo a te del tutto sconosciuto, e in questo non c'è proprio niente che abbia sentore di verità.
    Sarebbe corretto, visto che loro dicono che è tutto trasparente, che di questo statuto tutti ne siano a conoscenza, e su richiesta tutti dovrebbero averne una copia....direi che questo sia il minimo.
    Adesso comunque ho deciso di passare un pò all'attacco, questa settimana porterò a conoscenza degli anziani che mi hanno disassociato la registrazione audio del comitato, una registrazione dove questi cari fratelli amorevoli hanno detto una grossa castroneria, e che ovviamente (non sapendo della registrazione) ora negano.
    Vi terrò aggiornati degli sviluppi.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Buonasera a tutti.
      Ieri sera ho finalmente fatto sentire il pezzo della registrazione del comitato a due degli "esecutori" della mia condanna.
      Dovevate vedere le loro facce, dovevate sentire le loro unghie che cercavano appigli sui vetri, dovevate vedere la loro rabbia che tenevano repressa...
      Uno di loro se ne esce dicendo "lo sai che non puoi registrare un comitato?" e io " scherzi amico caro? io posso registrare ciò che mi pare, sopratutto a difesa dei miei diritti, e ho fatto bene dato che avete negato fino a qualche secondo fa".
      Sapete come mi ha detto l'altro? " Ma io ti stavo parlando da amico"-.- ma vi rendete conto?? Cioè, sotto torchio da 3 individui che dicono che in quel momento sono sotto lo spirito (cosa impossibile dato che i comitati a che mi risulta ai tempi di Gesù non esistevano), mi accusi di "prove indiziarie" di porneia...e poi mi dici che mi stai parlando da amico?
      Insomma dopo avergli detto che secondo me quel comitato era una farsa, che non conoscono le procedure "teocratiche", che con la vita delle persone non si scherza, se ne escono con un " scusa la prossima volta mi studio meglio le procedure, dopo tutto siamo uomini imperfetti".
      Bene allora io mi dico e mi chiedo, ma farsi giudicare da uomini imperfetti, che nelle migliori delle ipotesi sono li perchè hanno adoperato la loro lingua come asciugamano per l'anziano di turno, che certe volte ne sanno meno di uno fresco fresco di battesimo, che quando vanno sul podio sembrano dei pavoni giganti, davvero tutto questo rappresenta l'operato di Dio sulla terra?
      Ad maiora!

      Elimina
    2. (Ax80) Mi dispiace per la tua situazione, Saulo... Storia di tanti, purtroppo... Anche la mia, pure se un po' diversa... Ho subito un mezzo-comitato... Troppo complesso scendere nei dettagli, almeno per ora. Dico solo che non è sfociato nella disassociazione, malgrado ce ne fosse il rischio. Tutto per cosa, poi? Per delle voci... Ricordo l'arroganza e la supponenza di un anziano in particolare, nel tentativo di farmi cadere in fallo... Disgustoso. Poi cosa fanno? Si nascondono dietro il paravento dell'imperfezione. Questo denota ancora di più la loro sconfinata stupidità ed ignoranza: ripetono a pappagallo le frasi fatte inculcate dalla watchtower perfino quando si tratta di trovare giustificazioni improbabili alle loro malefatte. L'organizzazione di Dio... Mi riesce più facile credere agli asini che volano.

      Elimina
    3. ciao Saulo cosa pensi di fare ora... vai in appello? Se hanno ammesso che hanno sbagliato nelle procedure credo che una possibilità di essere reintegrato tu ce l'abbia anche se credo tu in questo momento come andata è andata dovresti toccare il cielo con un dito per la libertà acquisita. Scusa questo è il mio pensiero, ma se non ci sono prove e l'accusa è falsa varrebbe la pena di far ribaltare la sentenza.. e poi alla fine decidere di disassociare tu questa gente.

      Elimina
    4. x Saulo: pazzesco, hanno avuto il coraggio di dirti che non si può registrare un komitato quando per loro è una prassi normale, anche per semplici riunioni tra anziani con qualcuno che ha problemi tipo finanziari, registrano eccome. Un tempo si usavano le microcassette, ora gli mp3 recorder, sempre nel taschino, pensa che io avevo fatto un circuitino di contromisure elettroniche anti comitato, per fortuna non ne ho mai avuto bisogno.

      Elimina
    5. Cara Anna, non posso più fare appello perché la mia disassociazione è stata annunciata diversi mesi fa.
      Il punto non era dimostrare un'accusa falsa, ma l'aver esternato un pensiero che sapevo essere sbagliato.
      Spiegare tutta la situazione è parecchio complicato, ma il punto è che hanno dimostrato che come ho sempre saputo sono dei bugiardi e che sono anziani solo perchè a suo tempo hanno servito da zerbini.

      Elimina
    6. Saulo, diversi mesi fa è niente, puoi denunciare eccome. Nei comitati giudiziari viene commesso il reato di 'violenza privata' ovvero art. 610 cp "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. Nei comitati c'è la minaccia 'ovvero se non confessi ti disassociamo'. E poi c'è la violazione di privacy ovvero la costrizione a rivelare fatti intimi e privati della propria vita. CORRI IN CASERMA, racconta esattamente cosa è accaduto e a mio parere hai tutti gli elementi per fare denuncia/querela.

      Elimina
    7. finalmente atea, hai pienamente ragione! Si può procedere in caserma in tutta serenità alla denuncia-querela. Più saranno e + il governo alzerà le antenne su questo culto. Che è passato come "TOLLERATO" dallo stato xkè innocuo, a distruttivo e pericoloso, a seguito di molteplici denunce!!
      SE POTETE DENUCIATE, AUMENTATE L'ATTENZIONE DELLO STATO VERSO IL CULTO!! Potrebbe accadere che rimuovano i privilegi dati al culto con il riconoscimento dell'ente.
      DENUNCIATE, DENUNCIATE, DENUNCIATE!!

      Elimina
  9. Buongiorno, arrivo a commentare con un discreto ritardo ma ho letto con cura lo statuto e desidero condividere con voi quanto segue perché credo possa essere di interesse comune.
    Premesso che lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell'associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa, art.16 Codice Civile e che l'associato può sempre recedere dall'associazione art.24 Codice Civile. Ho fondati motivi per credere che se applicato come è stato scritto ci si possa dissociare senza particolari azioni, vediamo cosa prevede l'articolo 5:
    Art. 5
    L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.

    La qualifica di socio si perde:

    a) per dimissioni;

    b) per decadenza;


    c) per espulsione.


    Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
    I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.
    Lo scopo di questo articolo è quello di stabilire quando un socio perde la sua qualifica e deve essere espulso, esaminiamo la motivazione B) per decadenza. I soci aderenti cessano per decadenza quando:
    Leggiamo l'articolo 4 comma 1°:
    Art. 4
    Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.
    Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.
    Soltanto i soci effettivi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
    La qualifica di socio è personale. I relativi poteri non possono essere trasmessi ad eredi o legatari.
    A tutti i soci spetta di: frequentare le riunioni di culto presso le Congregazioni locali; partecipare alla vita e all’attività di dette comunità e ricevere tramite esse assistenza spirituale e morale, addestramento e istruzione biblica.
    Secondo l'art.5 è sufficiente che un socio aderente cessi anche solo una delle attività previste per perdere la qualifica di socio per decadenza. Non per aver commesso improbabili peccati ma per decadenza!
    L'art.9 prevede che sia il Comitato a dover provvedere a sottoporre all'Assemblea l'avvenuta condizione di decadenza dei soci e relativa espulsione. Questo significa che tutti i soci (leggi battezzati) definiti aderenti divenuti decadenti devono essere espulsi senza che essi ne facciano richiesta, se questo non avviene è il Comitato a essere inadempiente.
    Non servono quindi lettere di dissociazione ne comitati di giudizio, ma solo che il Comitato designato faccia il suo dovere. Penso che per avere la certezza di essere stati cancellati dal loro libro soci sia sufficiente chiedere con una e-mail alla Congregazione centrale di confermare l'avvenuta cancellazione.
    Spero di essere stato utile.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Ciao Everest, non ho ben capito dove vuoi andare a parare con questo ragionamento.
      Il socio decaduto è l'inattivo. Sebbene a termini di statuto, basta che smetta di praticare le attività per non essere considerato più socio, secondo le pubblicazioni devono passare parecchi anni per essere considerato tale, finchè la maggior parte dei fratelli locali non si ricordi quasi più chi era ed anche nella comunità locale esso non sia più conosciuto da tempo come TDG. Solo in questo caso, se trasgredisse le regole, non si formerebbe automaticamente un comitato giudiziario.
      Altrimenti, benchè tu possa affermare di essere decaduto, se i tuoi parenti sono TdG e la congregazione conserva buona memoria del tuo passato, vieni considerato ancora aderente.
      Invece un KM di qualche anno fà parlava chiaramente di chi intende dimettersi da socio. Tale persona viene considerata dissociata e verrà fatto il relativo annuncio dal podio.


      Oggi circola una teoria secondo la quale, per vati motivi legali, tra cui la privacy, possa essere impedito agli anziani di fare un'annuncio di dissociazione o disassociazione dal podio.
      Molti si stanno battendo per far valere questa loro richiesta, ma PERSONALMENTE la ritengo una richiesta inutile. Non è evitando l'annuncio che si evita l'ostracismo. Nessuno può impedire che i singoli proclamatori vengano avvisati privatamente dell'espulsione del socio.

      Elimina
    2. riprendo il vecchio argomento.

      Oggi, almeno sulla carta, l'annuncio si potrebbe evitare.

      Cliccare qui:
      https://testimonidigeovachiedono.blogspot.com/2018/07/rendersi-invisibili-con-una-lettera.html

      Elimina
  10. Ciao John, intendo dire esattamente quello che hai detto: "Il Socio decaduto è inattivo" e non deve più essere considerato socio, di conseguenza non è più un Testimone di Geova.
    Non serve dissociarsi perchè non si è più soci.
    Non è importante quello che dicono le pubblicazioni lo statuto è lo strumento riconosciuto e imposto dal Codice Civile ed è stato scritto dai fondatori dell'Associazione, motivo in più per non poterlo disconoscere. Bisogna ora capire a chi ci si deve rivolgere nel caso non venga rispettato, all'Agenzia Delle Entrate o Guardia di Finanza? poi si può inviare una raccomandata alla sede centrale chiedendo conferma dell'avvenuta cancellazione e magari precisando che non possono agire con un comitato giudiziario contro una persona che non è più loro socio da tempo. E che poi facciano tutti gli annunci che vogliono.

    RispondiElimina
  11. NOTE INTERESSANTE:

    Lo statuto dice:

    I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi
    derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti
    delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.

    Non è pertanto necessario commettere alcun "peccato" in senso biblico per essere disassociati. Basta compiere azioni che i soci considerano lesive per la società. Una norma più "laica" di questa...

    RispondiElimina
    Risposte
    1. In qualsiasi associazione, un socio espulso non si presenta più lì o se ritorna basta un accordo e qualche firma mentre qui tornare nell'associazione equivale a passare i gradi inferno-purgatorio-paradiso con ostracismo dove i soci non devono salutare chi non è più socio. Peccato che questa parte non la mettono nello Statuto.

      Elimina
    2. ....gravi inadempienze di obblighi derivanti dal presente statuto!?.... Che cosaaa...!? Nessuno, nella fase di associazione alla confessione dei TdG è mai stato informato (tantomeno un bimbo di 10 anni) dell'esistenza di questo statuto che a quanto pare è il VERO coposaldo delle procedure dell'Organizzazione e non certamente i tanto decantati principi biblici, in altre parole, per questa organizzazione, si configura a tutti gli effetti il reato di TRUFFA poiché Essa ha deliberatamente nascosto agli aderenti le finalità diverse dalla mera associazione religiosa. Nessuno è mai stato messo a conoscenza dell'esistenza di vincoli giuridici di natura secolare.

      Questo modo subdolo e truffaldino di OPERARE da parte della Watchtower fatto di espedienti e di iganni ai danni di persone ignare... è direttamente perseguibile a termini di legge dai singoli per il reato appena descritto.

      Sono altresì direttamente perseguibili a termini di legge tutti quelli "anziani" che durante l'annuncio
      col quale si dichiara che una certa persona associata non è più Testimone diGeova quando essi al fine di diffamare, com'è loro solito fare, dichiarano o fanno asserzioni diverse (da quelle che ad esempio ha fatto il socio nella sua lettera di dimissioni) e dicessero ad es. che la persona è stata disassociata anziché dichiarare che si è dissociata.

      Tutti i comportamenti ostracizzanti manifestati attivamente sono perseguibili per legge in quanto considerati offensivi e lesivi della dignità della persona fino ai veri è propri comportamenti che la giurisprudenza classifica come criminali: sputare per terra, scuotere i piedi simbolicamente per scrollare la polvere. le frequenti attività di stalking e pedinamenti vari, tutti i comportamenti mobbizzanti, all'interno della confessione o nell'ambiente di lavoro ad esempio quando dipendenti tdg ignorando la legge e le disposizioni aziendali specie quelle inerenti la sicurezza applicano verso colleghi fuoriusciti tutti quei comportamenti documentati del Mobbing usando l'ambiente di lavoro come una estensione della Sala de Regno e mettendo anche a rischio la sicurezza a motivo della deliberata assenza di comunicazione in fasi critiche dell'attività lavorativa.

      Come ad esempio io penso, che possono essere direttamente perseguibili per legge anche quelle frange estremiste di JW.ORG che con la sua benedizione operano nella Rete come Bloggers che istigano all' odio volto a diffamare e insultare tutti quelli che hanno deciso di pensare in modo differente. con un linguaggio e una animosità tali che neppure i peggiori criminali si sognerebbero di usare.

      Devono comprendere una volta per tutte che al loro comportamento sprezzante, diffamatorio, ostracizzante, vi sono delle conseguenze e che le subiranno senza sconti di sorta.

      Elimina
  12. Lo statuto lo trovate su questo post (leggi in alto l'articolo)

    RispondiElimina
  13. Ho letto solo adesso i commenti scritti dopo i miei, bene! mi sembra che ci sia stata una maggiore attenzione al valore dello statuto. Quello che si deve capire meglio è la differenza tra l'essere disassociato e perdere la posizione di Socio, in qualità di Socio si viene "espulsi per gravi inadempienze" non disassociati, di conseguenza non si possono applicare comportamenti ostracizzanti se non si è stati disassociati e non si può essere disassociati se non si ha commesso un peccato in senso biblico.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Secondo te se vai in una congregazione a sventolare lo statuto puoi evitare l'ostracismo? ;o)

      Elimina
  14. No Victor, credo si metterebbero a ridere anche perchè probabilmente non sanno neppure cosa sia uno statuto. Ma potrebbe esserci una reazione diversa se un consistente numero di persone inviasse la stessa richiesta alla sede centrale richiedendo il rispetto dello statuto, per i casi che rientrano nelle condizioni sopra espresse, fino alla rettifica ufficiale dei casi di disassociazione impropri. In detta sede dovrebbero riconoscere la validità del loro statuto. Sono solo delle supposizioni ma nessuno ci vieta di approfondirle.

    RispondiElimina
  15. I testimoni vanno indagati con lo stesso metodo che il generale Dalla Chiesa fece con la mafia, occorrono Carabinieri e avvocati che si infiltrino, ma fino a che non si fa emergere il sommerso tutto resta occultato. Per lo statuto oggetto del topic, ulteriormente segnalo (e vedo già detto da altri comunque) alcune cose importanti a livello legale, dato che lo statuto tdg è formulato in modo astuto ma anche scorretto. In qualsiasi associazione è previsto che si possa cessare di essere soci

    - cessazione per decadenza/inattività. Ogni statuto contiene una clausola che dice che perde lo stato di socio chi non paga la tessera annuale o simili, oppure chi è inattivo per ics tempo. Nei tdg questa clausola è assente e impedisce la tutela dei soci. Diciamo che nei tdg implicitamente si è soci a vita pur se questa formula è illecita.

    - cessazione per dimissioni. Ogni socio è libero di dimettersi quando vuole facendo una comunicazione che ogni associazione decide in che termini (di solito raccomandata). Nello statuto tdg questa opzione è sconosciuta a tutti perchè non è comunicata. Inoltre in maniera MANIPOLATORIA i tdg interpretano la dimissione come dissociazione e fanno scattare la discriminazione sociale e familiare.

    - cessazione per espulsione, qualsiasi associazione può espellere (o disassociare) membri che violano delle regole dello statuto. Nei tdg ovviamente viene espulso chi non segue le regole della WTS e fanno scattare le discriminazioni familiari e sociali.

    Riassunto, i tdg ne escono sempre puliti pur essendo nell'illecito e chi ne esce è privato di tutele legali. Ma ovviamente si può fare molto e lo si deve fare.

    Occorre muoversi come gruppo presso le istituzioni e le forze dell'ordine segnalando i fatti, il singolo contro la WTS ha perso in partenza. Occorre denunciare la violazione di diritti costituzionali seri, lamentarsi di non poter fare i compleanni è sciocco e infantile. Denuciate che all'interno sono vigenti il divieto di esercitare il diritto di voto, il divieto di accettare determinate cure mediche, il divieto di scegliere liberamente il coniuge, il divieto di denunciare alle forze dell'ordine reati compiuti da testimoni, agite DENUNCIANDO LA VIOLAZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALI. DENUNCIATE LA DISCRIMINAZIONE DELLE DONNE, LA DISCRIMINAZIONE PER IL PROPRIO ORIENTAMENTO SESSUALE, LA VIOLENZA PRIVATA ATTUATA NEI COMITATI GIUDIZIARI SEGRETI, DENUNCIATE LA DISCRIMINAZIONE DI MATRICE RELIGIOSA. Denunciamo i fatti gravi, è pieno di sette identiche ai Testimoni, se avete letto il libro di Michelle Hunziker vi vedrete tutti quanti nella sua stessa situazione e anche Michelle sta facendo un lavoro di informazione eccellente.

    RispondiElimina
  16. @ Cara FinalmenteAtea, come hai ben notato è palese di come lo Statuto della CCTDG IT è stato redatto in modo astuto e scorretto , la loro mala fede è iniziata dalla prima volta che lo hanno redatto e presentato alle autorità competenti per non essere approvato perché anticostituzionale , e dovettero modificarlo per poi essere approvato, ma in virtù di quanto riportato nell'art 18 dello stesso Statuto, viene messo in discussione tutto ciò che non è riportato ed è astutamente scorretto. Nello Statuto CCTDG all'art. 18 viene riportato quanto segue:

    "DSPOSIZIONI GENERALE "
    Art. 18
    Per tutto quanto non è stabilito dall'atto costitutivo e dal presente statuto , valgono le disposizioni previsti dal vigente codice civile italiano ".

    Quindi tutto ciò che non è stabilito, riportato o redatto nello Statuto, VALGONO come punto di riferimento le disposizioni previste dal vigente codice civile Italiano mutevole in automatico con le leggi in corso, ecco perchè c'e bisogno di rivolgersi a un avvocato in materia.
    Per esempio anche se nello Statuto della CCTDG non è riportato il periodo di "6 mesi" termine di tempo per diventare socio decaduto , la legge vigente del codice civile stabilisce che negli enti socio religiosi e culturali regolati da Statuto , il socio che non rinnova l'iscrizione (per TdG equivale al rapporto di servizio) e dopo 6 mesi di inattività e di cessata frequentazione all'associazione, diventa socio decaduto per decadenza dei termini previsto dalla legge vigente.
    La CCTDG/WTS se ha mantenuto all'oscuro i suoi adepti dell'esistenza dello Statuto, del KS (che equivale al regolamento interno di un ente) e di quant' altro emerso sulla rete internet, vuol dire che teme di essere smascherata e denunciata, e, molti adepti e ex TdG per tutelarsi dai suoi soprusi stanno aspettando Aprile 2020 ( per chi vuole aderire) dando mandato a una Class Action , per unire forze fisiche ed economiche.
    L'unione e il lavoro di squadra può aiutare nella riuscita di una faccenda!
    @Buona pace e serenità a tutti.

    RispondiElimina
  17. Le ONLUS come anche la "CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA", sono tenute a pubblicare i bilanci annuali.
    Le ONLUS di tutto il mondo. Quindi la WT cosa sta facendo?
    In ogni nazione dovrebbe far conoscere cosa fa delle offerte! Sapete qualcosa?

    Da: https://www.informazionefiscale.it/bilancio-sociale-obbligo-di-redazione-onlus

    Il Ministero con la nota n. 11029 del 03 agosto 2021 ha chiarito quindi che:

    “in ottemperanza degli obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, previsti dalla legge delega 106/2016, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente, fatta anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche, la previsione, con riguardo al bilancio sociale, trova una prima attuazione nell’art. 14 comma 1 del Codice che, senza distinguere tra le varie tipologie di enti”.

    Quanto sopra scritto a sostegno del fatto che per il legislatore risulta preminente il rispetto dei principi sopra elencati di pubblicità, trasparenza, rendicontazione e informazione, rispetto anche alla classificazione dell’ente o all’applicazione o meno completa della riforma.

    Si pone così tale onere informativo in capo a tutti gli enti del Terzo settore, sulla base del solo requisito dimensionale. Unica eccezione le imprese sociali per le quali le corrispondenti disposizioni speciali recate dal d.lgs. 112/2017 non prevedono esenzioni in capo agli enti di minori dimensioni.

    Ricapitolando il bilancio sociale dovrà essere redatto e depositato obbligatoriamente da tutti gli enti del mondo no profit, che dovessero superare i limiti previsti dall’art. 14 comma 1 del d.lgs 117/2017 siano essi ETS o che possiedano ancora la qualifica di ONLUS non ETS.

    Le imprese sociali dovranno invece sempre redigerlo e depositarlo a prescindere dai limiti dimensionali.

    RispondiElimina

non è più possibile commentare questo blog, cliccare qui sotto per saperne di più

Leggi il post sulla chiusura dei commenti

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

ARCHIVIO

.

Indice Archivio blog