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“Non c’è nulla di male se una persona cerca di confutare gli insegnamenti e le pratiche di un gruppo religioso che ritiene in errore”.
(Svegliatevi! 8 settembre 1997, pagina 6)

"Nessuno dovrebbe sentirsi obbligato a seguire una forma di adorazione che considera inaccettabile o a scegliere fra le proprie credenze e la propria famiglia." (Svegliatevi! Luglio 2009 p.29)

martedì 29 agosto 2017

E' proibito indottrinare un figlio verso una nuova religione



Per tutti i genitori che hanno figli piccoli e che si separano: al genitore Testimone di Geova è proibito indottrinare il figlio.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza 12 giugno 2012, n. 9546
Affidamento condiviso ed obbligo di astensione del genitore da qualsiasi condotta di coinvolgimento del minore nella propria scelta religiosa




L'art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost.. L'esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali (nel caso di specie, il diritto di libertà religiosa), ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell'art. 30 Cost., comma 1, e nell'art. 147 c.c. 



Corte di Cassazione. Sezione I Civile. Sentenza 12 giugno 2012, n. 9546: "Affidamento condiviso ed obbligo di astensione del genitore da qualsiasi condotta di coinvolgimento del minore nella propria scelta religiosa".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. LUCCIOLI    Maria Gabriella   - Presidente   - 
Dott. SALVAGO     Salvatore   - Consigliere - 
Dott. GIANCOLA    Maria Cristina  - rel. Consigliere - 
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria  - Consigliere - 
Dott. DE CHIARA   Carlo - Consigliere - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 26632/2010 proposto da:
E.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso l'avvocato ASTONE   FRANCESCO,  che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESCIGNO PIETRO, giusta procura speciale per Notaio Dott. GIAMPAOLO BON di POGGIO A CAIANO - Rep. n. 195409 del 3.11.2010;
- ricorrente –
                               contro
C.G.;
- intimato –
avverso la sentenza n. 515/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2012 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA; udito, per la ricorrente, l'Avvocato RESCIGNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.






SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1254 del 2009, il Tribunale di Prato dichiarava la separazione dei coniugi E.D. e C.G., disponendo l'affidamento del loro figlio minorenne G., nato il (OMISSIS), in via esclusiva al padre e regolamentando le frequentazioni materne.
La E. impugnava la sentenza del Tribunale relativamente allo statuito regime di affidamento, al riguardo lamentando essenzialmente che, quale unico elemento di valutazione, era stata utilizzata la sua adesione alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova e che non si era tenuto conto delle conclusioni del ctu, il quale aveva riscontrato limiti nell'esercizio della genitorialità da parte di entrambi i coniugi ed auspicato un affido condiviso, così che ognuno potesse compensare le debolezze dell'altro. L'appellante aggiungeva, tra l'altro, di non avere nulla in contrario al fatto che il piccolo G. partecipasse a tutte le attività scolastiche e ricreative e che frequentasse la comunità cattolica, nonchè ancora di essere disponibile a non condurre con sè il figlio alle riunioni nella Sala del Regno.
Con sentenza del 15-31.03.2010, la Corte di appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, disponeva, in riforma della sentenza di primo grado, l'affidamento condiviso del minore, con sua collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione della stessa, e con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa; regolava, inoltre, i tempi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori, disponendo, tra l'altro, che tutte le festività tradizionali o di significato religioso cattolico (Natale, Pasqua ed i compleanni) fossero trascorse da G. con il padre; poneva a carico di ciascuna delle parti le spese di sostentamento del figlio durante il tempo di permanenza presso di sè, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonchè a carico del C. un assegno di mantenimento in favore del minore di Euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile e decorrente dal deposito della sentenza d'appello, compensando, infine, le spese del giudizio. La Corte territoriale osservava e riteneva:
- che l'individuazione della soluzione di affidamento più consona all'interesse del minore, non poteva prescindere dai condivisi esiti della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado, da cui era anche emerso che, per ragioni diverse, entrambe le parti erano inadeguate al ruolo genitoriale;
- che fonte di grande sofferenza per il piccolo nonchè estremamente pregiudizievole per il suo equilibrio psichico erano le continue espressioni pesantemente offensive, profferite in sua presenza dal padre nei riguardi della madre;
- che il C. non riusciva a sostenere una differenziazione tra sè ed il bambino, così rischiando di pregiudicarne il percorso di crescita e distacco, mentre l' E. non si era resa conto delle conseguenze e dei disagi provocati al figlio in seguito alla sua scelta religiosa, che l'aveva certamente confortata nella gestione della crisi matrimoniale, ma che aveva determinato un indubbio stravolgimento dello stile di vita suo e del bambino, le cui ripercussioni su quest'ultimo la aveva sottovalutato;
- che sebbene la coppia avesse contratto matrimonio con rito civile, il loro figlio era stato battezzato secondo il rito cattolico e, dunque, doveva desumersi che la scelta concorde dei genitori era stata quella di impartire al bambino l'educazione cattolica, tanto che lo stesso era vissuto fino alla separazione dei genitori in un contesto sociale che tale credo religioso presupponeva, per poi invece trovarsi improvvisamente nell'impossibilità di condividere con i compagni modalità di vita fino a quel momento comuni, di celebrare ricorrenze importanti quali compleanni, feste natalizie etera, per di più facendosi carico, a seguito degli insegnamenti materni e delle altre figure di riferimento, dell'angoscia di riuscire ad arrivare al Giudizio senza peccato per poter rinascere nel nuovo regno e di pensare il padre escluso da questa possibilità di salvezza;
- che, in particolare, secondo il ctu, nonostante il divieto di far frequentare al piccolo la comunità dei Testimoni di Geova, la madre non si era dimostrata sufficientemente protettiva, sia pure in piena buona fede, non riconoscendo il danno per il bambino, non aveva compreso che il piccolo non era pronto ad un cambiamento così radicale proprio in un momento in cui già gli era stato richiesto di affrontare un evento doloroso quale la separazione dei genitori; che per un bimbo di 4-5 anni il Natale non assumeva un significato religioso, ma rappresentava, così come la festa di compleanno, un momento di intima comunione familiare, pertanto la celebrazione di tali ricorrenze costituiva per G. il segno della continuità con il suo passato e, con il contesto familiare non più esistente;
che un indottrinamento precoce ed intransigente, a qualunque fede religiosa si facesse riferimento, poteva risultare gravoso per una mente in fase di evoluzione, oltre che controproducente, derivandone il rischio di una connotazione della figura divina in termini solo persecutori e punitivi, fonte di ansia e angoscia anzichè di rassicurazione;
- che se da un lato emergevano rilevanti carenze di idoneità educativa da parte di entrambi i genitori, dall'altra neppure sussistevano elementi che facessero ritenere uno dei due più capace o maggiormente in grado di esercitare in modo esclusivo la delicata funzione educativa;
- che relativamente all'appellante nessuna prova era emersa circa una pretesa condizione patologica e doveva aggiungersi che, una volta chiarito e accettato che la sua scelta religiosa non poteva coinvolgere il figlio per tutte le ragioni già evidenziate dal ctu - che prescindevano da qualsiasi giudizio di valore ed afferivano esclusivamente all'immaturità del piccolo e conseguente sua incapacità di assumere, dopo avere vissuto i primi anni della sua vita inserito in uno specifico contesto familiare e sociale, una diversa scelta confessionale in modo libero, consapevole e, soprattutto, sereno e rassicurante (come per qualsiasi professione di fede avrebbe dovuto essere) - non si ravvisavano elementi e circostanze di tale gravitt da renderla inidonea a svolgere il ruolo geni tonale, dato anche che la stessa sembrava essersi resa finalmente conto del pregiudizio arrecato al bambino con il coinvolgerlo nelle sue scelte religiose ed aveva dichiarato ampia disponibilità a non ostacolare lo stile di vita, le frequentazioni scolastiche ed eventualmente anche dell'ambiente cattolico, che gli erano proprie prima della separazione dei genitori;
- che in conclusione non sussistevano le condizioni legittimanti una deroga al regime prioritario dell'affidamento condiviso ed anzi le rispettive lacune delle parti potevano trovare una compensazione nel segno del comune interesse a che il figlio ricevesse un' educazione il più possibile armoniosa e costruttiva, nel rispetto della diversità di idee, personalità, opinioni e convinzioni religiose dei genitori;
- che relativamente alla scelta del genitore collocatario appariva soluzione adeguata quella di fare rimanere il minore a vivere nella casa dove aveva trascorso l'infanzia e dove abitava la madre, tenuto anche conto del forte legame fra i due e dell'inutile sofferenza che sarebbe derivata al bambino dall'allontanamento dal suo ambiente familiare e dal distacco dalla madre; ma quest'ultima, da parte sua, doveva astenersi, come peraltro si era già impegnata a fare, da qualsiasi comportamento che coinvolgesse il minore nelle sue scelte religiose, così da garantire al bambino lo stile di vita tenuto fino al momento della separazione e scongiurare sensazioni di confusione, disorientamento e angoscia rilevate dal consulente tecnico;
- che il possibile conflitto tra il diritto dei genitori ad educare il minore secondo il proprio orientamento religioso e confessionale e il diritto autonomo del minore, sia pure considerato quale soggetto in evoluzione, al rispetto delle proprie idee in formazione, e quindi della propria libertà di indirizzo religioso, andava risolto, anche alla luce della normativa sovranazionale e dell'ordinamento giuridico italiano, nel senso che, fino a quando il minore non avesse raggiunto un'autonoma capacità di discernimento in campo religioso, doveva riconoscersi in linea generale ai genitori la massima libertà nell'indirizzare la prole minore verso la propria religione, ma in caso di dissidio sul modello educativo da adottare com'era nella fattispecie, unico criterio da privilegiare doveva essere quello dell'interesse del minore, dovendo i principi generali di libertà e di parità religiosa tra i genitori trovare un limite nella tutela del minore e nella necessità/interesse di evitargli ogni possibile pregiudizio.
Avverso questa sentenza l' E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato al C., che non ha svolto attività difensiva.








MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso l' E. denunzia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., comma 1, artt. 19 e 30 Cost.; artt. 1, 9 e 14 della Convenzione dei Diritti dell'uomo di Strasburgo; art. 6, 2 comma del Trattato UE; artt. 147, 155 c.c. e ss., in relazione all'art. 111 Cost., e art. 360 c.p.c., n. 3".
Relativamente allo statuito regime di affidamento condiviso del figlio delle parti, la ricorrente censura soltanto l'imposto obbligo di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del minore nella propria scelta religiosa. Sostiene che il giudice non possa, altrimenti incorrendo nella violazione delle rubricate disposizioni, imporre precisi limiti ai contenuti del suo rapporto con il figlio ed alle forme della loro comunicazione ed interazione, comprimendo le prerogative materne in punto d'istruzione ed educazione della prole, discriminandola rispetto al padre (cattolico o agnostico), in ragione della sua adesione a diversa confessione religiosa, nella specie dei Testimoni di Geova, e limitando il suo diritto di professare liberamente tale sua fede in presenza del minore che prevalentemente convive con lei.
Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.
L'art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost.. L'esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissati nell'art. 30 Cost., comma 1, e nell'art. 147 c.c..
Nella specie, l'avversata limitazione appare, dunque, ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo i giudici d'appello assunto a parametro di riferimento l'interesse preminente del minore, interesse che, all'esito dell'insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto pregiudicato non già per loro soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l'equilibrio e la salute psichica del figlio delle parti, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all'adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolannente delicato dalla separazione dei genitori.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità atteso il relativo esito ed il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.


P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

















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27 commenti:

  1. La sentenza è un pò lunga da leggere, ma il contenuto è chiaro. Se due coniugi si separano, al genitore cui è affidato un figlio è preclusa la possibilità di indottrinarlo con una nuova religione.

    Della serie: guerra di religione in famiglia.

    Il cristianesimo unisce? Il "cristianesimo" basato sulla bibbia divide!!

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  2. a questa legge i tdg ci passano sopra con il caterpillar con leggerezza ...

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  3. Esploratore
    "Vengo a mettere spada" e "sarete perseguitati" chiuďe la questione per un tdg bigotto. Poi per chi ha una mente aperta....

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    1. se x questo, è molto filo islamico, l'affermazione che viene data nei vangeli x parole di Cristo "O CON ME O CONTRO DI ME!"

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  4. A mio avviso è giusto!Ma se due coniugi si separano il /la piccolo/a non dovrebbe essere forzato a seguire una religione.
    Nel caso di famiglie divise dal punto di vista religioso bisognerebbe portarlo sia in sala che in chiesa o moschea ecc. ecc., il problema è che guai se una persona tdg permettesse al proprio coniuge di portare il figlio sia in sala che in chiesa verrebbe pressato a livello psicologico al punto tale da sfasciare la famiglia in questione (storie accadute realmente) meno male però che loro dicono di essere pacifisti nel momento in cui due persone si lasciano per questioni religiose io se fossi un anziano di congregazione mi vergognerei a salire sul podio e fare il solito discorsetto preconfezionato anzi mi vergognerei di far parte di una religina che divide le famiglie perchè questo è quello che avviene.Successivamente si viene pompati hai fatto la scelta giusta, non era la persona per te ecc. ecc. La Russia ha aperto gli occhi.Il più grande difetto è che non sono tolleranti o con me o contro di me.
    A qualsiasi genitore tdg che perde un proprio caro religiosamente parlando io dico fattene una ragione; può essere una persoan buona anche non frequentando quei posti dove sembra tutto perfetto e tieni i contatti con lui perchè si vive una volta sola.Non salire sul pulpito come esempio con orgoglio "non parlo con mio figlio da 15 anni perchè disassociato"! Sei solamente uno sfigato!

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    1. No fai schifo è diverso! Per loro infervorato è integrità morale..non c e peggiore scusa.vordi che dei tuoi figli non ti frega niente,solo se eseguono gli ordini come te i figli si portano in trionfo e poi se lasciano diventano la vergogna della famiglia e magari i tuoi figli sono pure persone oneste con una morale rispettabile e i genitori a tirargli la cacca addosso per non usare termini poco signorili parlandogli dietro in modo disgustoso.Una sorella era addolorata perche la figlia era uscita e poi pure orgogliosa di non farla rientrare in casa che era pure incinta.Bella robba una madre da dieci+.!

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    2. Creuza de ma ma il mio commento non l'hai proprio capito!
      E poi il fai schifo è riferito a cosa? Alk fatto che se vieni disassociato devi avere le palle di cambiar vita?
      Non capisco con quale leggerezza gli amministratori del blog facciano passare commenti offensivi contro il prossimo.Qua ognuno scrive quello che pensa .....la tua risposta è offensiva a priori io da quando scrivo non ho mai offeso nessuno.Cmq pensa quello che vuoi.Sposo e condivido il pensiero di Elisa.

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    3. Infervorato piate una camomilla e calmati che io non l ho ne con te e e nemmeno con il dissociato.ce l ho con chi sostiene l ostracismo e poi parlavo in generale. Ce l ho con certi genitori che ostracizzano con fierezza i figli.capito mo?se era offensivo il mio commento l amministratore nun lo passava.Non offendo mai nemmeno io e quindi stai tranquillo e nun pensa a male.

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  5. Elisa (metti qui il tuo nick)31 agosto 2017 alle ore 16:34

    Quando ci sono di mezzo i bambini l'argomento è sempre delicato.
    La cosa che mi colpisce e spero che sempre più persone se ne rendano conto, è che la religione dei tdg è una religione intransigente.
    In una famiglia dove un genitore è cattolico e uno tdg...(capace
    Ha iniziato lo studio dopo il matrimonio )gli atteggiamenti sono diversi . Mentre il cattolico potrebbe non obiettare ad un eventuale studio della bibbia dei figli o alla preghiera prima dei pasti, e eventualmente fa anche una capatina in sala ogni tanto, che ne so alla commemorazione per esempio.
    Al coniuge cattolico difficilmente gli verrà permesso di addobbare la casa per natale ,il coniuge tdg non lo accompagnerà mai a messa a pasqua.
    Queste sono piccole cose di vita quotidiana che fanno la differenza.
    Cose che pochi al di fuori dei tdg conoscono e invece prima di iniziare uno studio dovrebbero conoscere.

    (nota redazione: ti chiediamo gentilmente di mettere il nick come spiegato in "come commentare")

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  6. Infatti i problemi subentrano quando inizia la mia libertà ma finisce la tua e così succedono le battaglie in famiglia.I figli vengono contesi e spesso e volentieri vengono messi contro i genitori per dispetto e tra i dispetti vari si va davanti a un avvocato per contenderseli pure in materia di religione oltre a tanti altri motivi.Il figlio poi specie se minorenne perde un suo diritto perche i genitori gli impongono uno stile di vita che poi quando è grande con il senno di poi potrebbe pentirsene e quindi non e piu un figlio ma un oggetto da contendere quando si presenta l occasione.In una casa dove il culto dei genitori lede alla liberta di espressione e pensiero dell'altro che sia marito o moglie come uno e testimone e l altro no,la situazione degenera a volte pure in modo spropositato.I figli non dovrebbero mai essere coinvolti in certe contese,s cui quella in materia di religione.Elisa per certi versi ti do ragione ci sono passata quando ero piccola e so cosa si prova quando vedi tua madre che si scorna con tuo padre sulla religione e le forzature e ti assicuro che non è bello per niente,anzi la paragono a una violenza psicologica per una creatura indifesa.come si fa a un bimbo di imporgli la cravattina e la borsetta e uscire co sto caldo o andare alle adunanze mentre i suoi coetanei stanno divertendosi al mare o in montagna!o addirittura costretto a contribuire per l organizzazione se si puo chiamare cosi e sacrificare il suo gelato oppure il fihlio che deve andare a messa per forza.Ci sono tanti aspetti che sono complessi e delicati e discuterne non e per niente facile,non sono un legale ma un genitore si e per esperienza sarà mio figlio a decidere che vorrà fare un domani.Gli daro' dei consigli perche sono sua madre ma poi lui deve essere libero pure nel pensiero

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    1. Benvenuto Fil


      è un processo inarrestabile. E' triste accorgersi di essere stati presi per i fondelli, ma in fondo è un pò anche colpa nostra (parlo per me!)

      Le religioni si spacciano per istituzioni morali, ma in realtà sono la base dell'immoralità! Basta guardarsi in giro

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  8. Intera famiglia,siamo una quindicina, stiamo pian piano tutti uscendo dal'organizzazione.
    Saluti

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    1. @Fil, uscite 15 persone di un botto? Fate la storia credo. Tienici informati perchè sono curioso di un caso del genere cosi uniforme di pensiero. Cosa ha scatenato questa decisione?

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  9. IL nostro caso sta veramente abbracciando tutto lo stivale (il pettegolezzo non manca in questa organizzazione). Cosa ha scatenato questa decisione? Il primo che ha iniziato a fare ricerche a 360 gradi è stato mio fratello (siamo tanti fratelli carnali.... Rimango nel vago sul numero perché capirebbero subito chi siamo e purtroppo alcuni di loro , non sono liberi(per il momento di dissociarsi.... Parenti del coniuge all'interno dell'organizzazione). Ma tutta la famiglia (tra dissociati e inattivi, non stiamo più frequentando i testimoni di Geova. Siamo una famiglia molto unità. Quando mio fratello ha avuto il coraggio di parlarci apertamente del marcio che cera in questa organizzazione, abbiamo iniziato a fare ricerche anche noi. Non abbiamo avuto dubbi.... Ce tantissimo materiale(sopratutto nelle loro pubblicazioni, che ti fanno capire che è una grossa fregatura questa religione). Poi vi racconterò come hanno agito e come stanno agendo gli anziani.... Una cosa vergognosa

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    1. @ Fil benvenuto nel blog facci sapere gli ulteriori sviluppi, se è possibile dirci da quale regione scrivi ne sono particolarmente interessato in quanto ho sempre la speranza che mio nipote con tutta la famiglia della moglie e tutto il parentame quasi tutti tdg prendano coscienza in quale trappola sono caduti da svariati decenni.

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    2. benvenuto @Fil anche nella mia famiglia siamo in cinque , praticamente tutti quelli che eravamo rimasti tdg in famiglia e siamo tutti usciti e inattivi per adesso. Anche a noi è successo come a te. Mio fratello aveva cominciato a fare ricerche e dopo aver scoperto il marcio, per paura di perdere la famiglia è stato zitto ma si era raffreddato moltissimo e io mi chiedevo cosa gli fosse successo visto che era stato molto attivo per tutta la sua vita. un giorno ad un'assemblea, parlando con un nostro amico ex anziano, ha detto qualcosa che mi ha messo la pulce nell'orecchio e cosi ho cominciato a fare ricerche anch'io e ho scoperto la verità sulla "verità" e accennai qualcosa a mio fratello e con mia sorpresa mi disse che lui queste cose le aveva scoperte prima di me e non me ne aveva parlato per paura di distruggere la mia serenità. Dopo un po di tempo ho cominciato ad accennare qualcosa a mia figlia chiedendole se lei ci avrebbe mai ostracizzato se un giorno avessimo lasciato la verità e lei rispose che mai avrebbe fatto una cosa simile anche perchè non ha mai creduto giusto quel provvedimento cosi ci siamo fatti coraggio e abbiamo raccontato molte cose che abbiamo scoperto e cosi anche lei con il marito non frequentano più. abbiamo provato con dei nostri cari amici ma loro avendo figli e nipoti dentro preferiscono continuare a mettere la testa sotto la sabbia, pazienza, chi lo sa che non succeda qualcosa che possa dargli il coraggio di aprire gli occhi e di agire. lo spero per loro che si sveglino

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    3. Ciao a tutti,è tanto che non vi leggo nè tanto meno scrivo.Ma ogni volta che apro il p.c. su questo blog,ci sono sempre nuove persone che stanno aprendo o già hanno aperto gli occhi.Io sono sempre in una condizione di inattività ormai da oltre un anno che non frequento e da un anno che non consegno il rapporto.Gli ultimi 5-6 di attività il mio rapporto era falso.In pratica avevo timore di diventare inattivo perchè ho moglie e figli con coniugi dentro,capite? Ogni volta che apro bocca mi accusano di apostasia..Ora chiedo una cortesia a Fil e Toscanaccia vi lascio la mia mail,potete scrivermi? grazie ho bisogno di info.sulle vostre ricerche.è questa...rosariomorello2017@gmail.com

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    4. ciao Rosario sono disponibile a darti tutte le informazioni che vuoi, scrivimi pure su toscanaccia59@gmail.com aspetto la tua email

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    5. Ciao fil buongiorno..una grande prova di coraggio che un intera famiglia sta capendo come stiano realmente le cose.un abbraccio di cuore e un augurio per te e per i tuoi cari

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  10. Non ce bisogno che ti inviamo noi le ricerche. Basta andare su Google e digitare: testimoni di Geova massoneria.... Testimoni di Geova immagini subliminali.... Testimoni di Geova pedofilia. Sì renderanno subito conto che con il vero cristianesimo i testimoni di Geova non hanno niente a che fare. Saluti

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    1. Oggi il web è pieno di notizie false bisogna fare attenzione a ciò che si pubblica. Le affermazioni degli ex raramente vengono prese in seria considerazione, anche da chi non è TDG
      Scrivere e farsi dare dei bugiardi non è il massimo

      Ma con lavoro, pazienza e serietà...

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    2. Con il massimo rispetto per il pensiero di Jon che spesso condivido, ma vorrei spezzare una lancia a favore degli ex:

      Gli EX sono più affidabili dei Testimoni di Geova:

      Perché ?

      1) Gli ex non sono di parte quindi non hanno nulla da nascondere o seppellire e coprire come fa il Corpo Direttivo e i suoi adepti sui casi di Pedofilia, Iscrizione ALL'ONU, introiti economici e via dicendo.

      2)Gli ex sono motivati dal fatto che essendo stati frodati dal Corpo Direttivo dei TdG vogliono semplicemente mettere in guardia altri affinché non cadono vittima del condizionamento mentale che operano sulla mente degli altri.

      3) Gli ex sono affidabili in-quando documentano sempre ciò che dicono con le pubblicazioni scritte dal Corpo Direttivo.

      4) Gli ex sono affidabili più dei TdG perché l'esperienza e i fatti ci hanno insegnato che il Corpo Direttivo cambia le direttive al momento adattandosi e le nasconde quelle scomode, come nel caso degli scandali della pedofilia.

      5) Gli ex sono affidabili più del Corpo Direttivo dei TdG perché non insegnano come fa la Torre di Guardia a Mentire e nascondere la verità a chi non ha il diritto ( ? )di saperla.

      6) Gli ex sono affidabili perché non sono motivati come i Testimoni di Geova e il suo Corpo Direttivo da odio e rancore, ne calunniano come fanno i TdG.

      7) Gli ex sono affidabili nonostante i Testimoni di Geova continuano a "battere i loro ex compagni di schiavitù" come disse Gesù, e nonostante i TdG si sono identificati come parte "dell'Uomo dell'illegalità" con le loro direttive dittatoriali e non bibliche come chi si battezza diviene membro di un Ente Giuridico (Km Gennaio 2007), ostracizzare senza base biblica e via dicendo, comitati giudiziari ecc.

      Perspicacia nello studio delle Scritture, Roma, 1990, II Vol. pag. 257; La Torre di Guardia del 1°/6/1997, pagg. 10 e segg.)

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    3. Diacono io non generalizzavo.

      Prima di battezzarmi quasi 30 anni fa, lessi un libro "apostata" di un ex. Se fosse stato scritto in maniera equilibrata e senza forzature, forse non mi sarei mai battezzato.

      Oggi meno, ma in passato, da parte di molti ex presi da risentimento e livore, ne ho lette parecchie di forzature e castronerie...

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    4. Diciamo che gli TdG ed ex-TdG sono affidabili in ugal misura SE soddisfano quei 7 punti che hai detto.

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    5. Grazie John C per aver inserito il mio commento, e capisco ciò che vuoi dire, grazie ancora.

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